Testo

ACCORDO GENERALE DI COOPERAZIO NEL SETTORE DIFESA TRA ITALIA E ISRAELE

XIV LEGISLATURA –DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI –

DOCUMENTI

Memorandum d’Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana

(qui di seguito definito “ITMOD”) e il Governo dello Stato di

Israele (qui di seguito definito “ISMOD”) in materia di

cooperazione nel settore militare e della difesa

PREMESSO CHE

ITMOD e ISMOD, qui di seguito definite “le Parti”,

Riconoscendo l’importanza della cooperazione fra i due Ministeri e le

rispettive Forze di Difesa,

Esprimendo il desiderio che i Ministeri e le rispettive Forze di Difesa

cooperino a vantaggio di entrambi, sulla .base di reciproco rispetto, fiducia e

riconoscimento degli interessi delle Parti,

Convinti che la cooperazione fra le Parti contribuisca ad una migliore

comprensione delle rispettive necessità nel settore militare e della difesa e

consolidi le rispettive capacità di difesa,

In uno spirito di apertura e comprensione reciproca e nel quadro stabilito

dalle leggi ed i regolamenti italiani e israeliani,

Convenendo che il presento MoU funge da MoU Generale fra le Parti e

che, per le attività specifiche da svolgere ai sensi del presente MoU, saranno

discussi e concordati specifici Accordi di Attuazione,

le Parti hanno concordato le seguenti intese:

ARTICOLO 1 – PARTE GENERALE

1 – In caso di controversie fra i presenti Termini e Condizioni e gli Accordi

di Attuazione, avranno la precedenza i Termini e le Condizioni del presente

MoU e la controversia sarà risolta in base ai medesimi.

2 – Le Parti convengono che una Parte che riscontri contraddizioni fra i

presenti Termini e Condizioni ne informerà l’altra Parte allo scopo di

risolverle al più presto.

3 –Le Parti collaboreranno di comune accordo e in conformità con le

rispettive leggi ed impegni internazionali, al fine di incoraggiare, agevolare e

sviluppare la cooperazione nei settori militare e della difesa, su una base di

reciprocità.

ARTICOLO 2 –OBIETTIVI DELL’INTESA

1 – Entrambe le Parti del presente MoU convengono di stabilire rapporti

reciproci fra i Ministeri della Difesa e le loro Forze Armate, al fine di stabilire

una cooperazione nei settori della difesa, il che consentirà loro di aumentare

le capacità di difesa.

2 – La cooperazione fra le Parti riguarderà i seguenti settori:

* Industria della difesa e politica di approvvigionamento di competenza

dei Ministeri della Difesa,

* Importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa,

.Operazioni umanitarie,

* Organizzazione delle forze Armate, struttura e materiali di reparti

militari e gestione del personale,

* Formazione/Addestramento,

* Questioni ambientali e inquinamento provocati da strutture militari

* Servizi medici militari,

* Storia militare,

* Sport militari

La cooperazione militare non si limiterà ai settori sopra menzionati. Le

Parti cercheranno nuovi settori di cooperazione di interesse reciproco.

3 – Il presente documento enuncia i principi che disciplinano la

summenzionata cooperazione reciproca.

ARTICOLO 3 – PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LA

COOPERAZIONE E L ‘INTESA FRA LE PARTI

1 – La cooperazione fra le Parti, previo coordinamento,.si svilupperà come

segue:

* Riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in Capo, dei loro

Vice e di altri ufficiali autorizzati dalle Parti,.

* Scambio di esperienze fra gli esperti delle Parti,

* Organizzazione e attuazione delle attività di addestramento e delle

esercitazioni,

* Partecipazione di osservatori a11e esercitazioni militari, .Contatti fra le

Istituzioni Militari e di Difesa analoghe,

* Discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a convegni,

conferenze e corsi,

* Visite di navi e aeromobili militari e ad impianti,

* Scambio di informazioni e.pubblicazioni educative,

* Scambio di attività culturali e sportive.

2 – Le parti intendono altresì agevolare l’attuazione della cooperazione

nei settori militare e della difesa con 10 scambio di dati tecnici, informazioni e

hardware; conseguendo una migliore comprensione delle necessità militari e

di difesa e delle relative soluzioni tecniche, tramite la cooperazione nella

ricerca, nello sviluppo e nella produzione.

3 – Le parti incoraggeranno le rispettive industrie nella ricerca di progetti

e materiali di interesse per entrambe le Parti. Tale cooperazione riguarderà la

ricerca, 10 sviluppo e la produzione.

4 – Ai fini del ‘Presente MoU, per “informazioni tecniche” si intendono

tutti i dati tecnici o commerciali e le informazioni operative, comprese, ma

non esclusivamente, le informazioni riservate, quelle sui clienti, il know-how,

i brevetti ed il software per computer.

5 – Le informazioni tecniche, compresi i Pacchetti sui Dati Tecnici

(t’TDP”), fornite

alI’altra Parte allo scopo di offrire o presentare offerte, ovvero dare

esecuzione ad un contratto in materia di difesa, non saranno usate per scopi

diversi senza il previo consenso scritto della Parte da cui provengono, nonché

senza 11 previo consenso dei proprietari o di coloro che controllano i diritti di

proprietà di tali informazioni tecniche, e saranno trattate con 10 stesso livello

di attenzione che la Parte applicherebbe alle proprie informazioni tecniche.

6 – In nessun caso le informazioni tecniche, i TDP o i prodotti da essi

derivati saranno trasferiti a Paesi Terzi o Parti Terze, senza il previo consenso

scritto della Parte da cui provengono. Il trasferimento a Paesi Terzi o Parti

Terze di materiali e/o informazioni tecniche e/o di articoli da essi derivanti,

generati dal presente MoU o acquistati in conformità con esso, saranno

oggetto di singoli accordi fra le Parti.

7 – Le Parti, in conformità con le rispettive Leggi e Regolamenti,

.concederanno un

trattamento adeguato alle offerte di materiali, servizi e know-how per la

difesa provenienti dall’ altra Parte.

8 – Le Parti si adopereranno al massimo per contribuire, ove richiesto, a

negoziare

licenze, royalties ed informazioni tecniche, scambiate con le rispettive

industrie. Le Parti faciliteranno inoltre la concessione delle licenze di

esportazione necessarie per la presentazione delle offerte o proposte richieste

per dare esecuzione al presente MoU, conformemente alle rispettive

Legislazioni Nazionali delle Parti.

9 – Il presente MoU non si riferisce a questioni che non sono di

competenza delle Parti.

10 – I termini e le condizioni delle specifiche e definite attività progettate

per essere svolte ai sensi del presente MoU saranno concordati

separatamente, nell’ambito di un “Accordo di Attuazione”. Il presente MoU

Generale si applicherà ad ogni Accordo di Attuazione fra le Parti.


ARTICOLO 4 – COPERTURA DELLE SPESE

Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative al presente

MoU ed alla sua esecuzione, tranne i casi in cui le Parti concordino

diversamente valutando caso per caso.

ARTICOLO 5 – DlSPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Resta inteso che le attività da svolgere ai sensi del presente MoU,

saranno soggette alI’Accordo di Sicurezza firmato dalle competenti Autorità

di Sicurezza delle due Parti, il 5 ottobre 1987.

ARTICOLO 6 – GIURISDIZlONE

Le Autorità dello Stato Ricevente avranno diritto di esercitare la

giurisdizione sui membri delle Forze in Visita per tutte le questioni relative a

reati commessi sul loro territorio, passibili di pena ai sensi della legislazione

dcllo Stato Ricevente.

Tutte le condanne penali saranno eseguite nell’ambito del sistema penale

dello Stato Inviante. In confonI1ità con gli accordi e le convenzioni in vigore

fra le Parti.

Le autorità competenti dello Stato Inviante hanno diritto di esercitare,

sul territorio dello Stato Ricevente, l’’autorità disciplinare sui membri della

propria Forza.

Le autorità dei due Stati si forniranno assistenza reciproca, in conformità

con la Convenzione Europea sull’Assistenza Reciproca in Materia Penale, del

1959, di cui I’Italia e Israele fanno parte, in particolare nello svolgimento di

inchieste e nella ricerca delle prove.

Le autorità dei due Stati collaboreranno altresì nei settori della

detenzione provvisoria e della restituzione delle persone, come previsto dai

termini degli accordi sopra descritti, alle autorità aventi diritto di esercitare la

propria giurisdizione, ossia lo Stato di Invio.

Le autorità dei due Stati si informeranno a vicenda, su una base di

reciprocità, dei progressi compiuti nei settori previsti dal presente Articolo.

ARTICOLO 7 – RISARCIMENTO DEI DANNI

Il risarcimento dei danni, provocati dal personale militare della Parte

Inviante durante o in relazioni alle missioni / esercitazioni, sarà a carico della

Parte Inviante.

Nel caso in cui il danno riguardi il personale, le attrezzature e le

infrastrutture militari, le eventuali controversie fra le Parti ed il risarcimento

dei danni saranno concordati di comune accordo.

ARTICOLO 8 – RlUNIONl PERIODICHE

1 – Le Parti convengono di tenere riunioni periodiche per seguire

l’attuazione del presente MoU. Nel corso delle riunioni i rappresentanti

cercheranno nuovi settori di potenziale cooperazione.

2 – Le Parti incoraggeranno altresì riunioni fra i rappresentanti degli Enti

.governativi o privati, delle Forze Armate, delle Unità e dei Reparti di

entrambi i Paesi, nonché lo scambio di Delegazioni Militari e di Difesa.

3 – Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si svolgeranno

alternativamente in Italia e in Israele, al fine di redigere e concordare specifici

Accordi di Attuazione per dare esecuzione al presente MoU, nonché eventuali

programmi di cooperazione fra le Parti e le loro Forze Armate ed una matrice

di argomenti per la cooperazione nel settore dei materiali militare e di difesa.

ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE. DURATA E MODIFICA

DEL MOU

1 – Il presente MoU entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda

delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente

l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

2 – Il presente MoU può essere emendato in qualsiasi momento, tramite

Note Ufficiali. Tutte le modifiche entreranno in vigore seguendo le stesse

procedure stabilite nello stesso MoU.

3 – Il Presente MoU, che resterà in vigore per cinque anni, sarà prorogato

automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni in assenza di una

notifica scritta dell’intenzione di denunciarlo inviata da una Parte all’altra. In

tal caso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione di tale

notifica.

4 – In caso di denuncia, le Parti si adopereranno per portare a termine le

attività da completare ed avvieranno le consultazioni per risolvere le questioni

oggetto di contenzioso.

ARTICOLO 10 –COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E

ARBITRATO

F Qualora dovessero insorgere controversie fra le Parti al presente MoU,

che si riferiscano all’interpretazione del MoU, ovvero all’esecuzione dei

termini da esso derivanti, le Parti compiranno, in prima istanza, ogni sforzo

ragionevole per pervenire ad una intesa amichevole

2 – Tuttavia, nel caso in cui le Parti non riescano a pervenire a tale

accordo, esse convengono di sottoporre la controversia all’arbitrato del

Direttore Generale dell’ISMOD e, a seconda dell’argomento, al Capo di Stato

Maggiore o al Segretario Generale dell’ITMOD. Qualsiasi decisione adottata o

lodo emesso in base all’arbitrato saranno definitivi e vincolanti per le Parti del

presente MoU .

3 – Durante il contenzioso, la controversia e/o l’arbitrato, le Parti

continueranno ad espletare tutti gli obblighi di cui al presente MoU.

4 – Tutte le procedure arbitrali si svolgeranno in lingua inglese.

5 – Le parti convengono che le procedure arbitrali di cui al presente MoU,

si svolgeranno in maniera riservata e saranno soggette a1le disposizioni di

sicurezza del presente MoU.

6 – Ciascuna Parte sarà responsabile delle spese sostenute nel corso delle

procedure di arbitrato.

7 – In caso di controversia o necessità di interpretazione, il presente MoU

non sarà sottoposto ad alcun Tribunale Nazionale o Internazionale.

ARTICOLO 11 – NOTIFICHE

1 – Tutte le comunicazioni provenienti dalle due Parti saranno scritte e in

lingua inglese.

2 – I punti di contatto per il presente MoU saranno i seguenti:

Per il Governo della Repubblica Italiana: Ministero della Difesa italiano –

Capo Divisione Pianificazione e Politica Stato Maggiore Difesa

Per il Governo dello Stato di Israele: Ministero della Difesa Israeliano –

Direttore Divisione Europea Dipartimento Affari Esteri

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle

rispettive autorità, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi il 16 giugno 2003 in due originali, in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana

Il Ministro della Difesa Italiano

(F.to On. Antonio MARTINO)

Per il Governo dello Stato di Israele

Il Ministro della Difesa Israeliano

(F.to: Gen. C.A. Shaul MOFAZ)