Statuto

Statuto dell’Associazione “Amicizia Sardegna-Palestina”

 

ART. 1

E’ costituita una Associazione culturale denominata “Amicizia Sardegna-Palestina”, con sede in Cagliari, in vico III Riva Villasanta, n. 2.

Essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia.

 

ART. 2

L’associazione culturale “Amicizia Sardegna-Palestina”, all’interno di uno spirito di conoscenza e solidarietà, si propone come scopo principale un’attività che sarà finalizzata a far crescere la coscienza dei diritti dei popoli e della loro autodeterminazione. La stessa Associazione, in modo particolare, si occuperà del popolo palestinese, affinchè ottenga la piena libertà in uno stato indipendente.

Per il completo raggiungimento di tale obiettivo, la suddetta Associazione, operando nell’ambito della cultura e delle tradizioni dell’isola di Sardegna, considerando il popolo sardo amico di quello palestinese, promuoverà iniziative atte a favorire:

 

Nella attuazione di tale fine l’Associazione organizzerà e realizzerà:

L’associazione si propone altresì di raccogliere e sistemare organicamente atti, documenti, saggi, notizie in genere utili alla conoscenza delle finalità sopra indicate.

ART. 4

L’Associazione culturale “Amicizia Sardegna-Palestina” ha carattere volontario e non ha scopo di lucro; i suoi proventi saranno erogati per provvedere allo scopo sociale.

ART. 5

Possono aderire all’Associazione Enti, organizzazioni e singoli individui che ne condividano le finalità. L’ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati; l’accettazione è deliberata dal Consiglio direttivo.

ART. 6

L’appartenenza all’Associazione culturale “Amicizia Sardegna-Palestina” comporta l’impegno di attenersi alle deliberazioni che regoleranno la vita sociale; comporta inoltre a fornire l’apporto di idee, energie, competenze e attività indispensabili per lo sviluppo della vita sociale.

i Soci prestano la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà.

ART. 7

La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità, gravi inadempienze e, comunque, per attività in contrasto con i fini associativi, ragioni tutte rilevate dalla Presidenza ed approvate da almeno due terzi dei partecipanti al Consiglio direttivo, a norma dell’articolo 15 del presente Statuto.

ART. 8

Gli organi dell’Associazione culturale “Amicizia Sardegna-Palestina” sono:

Le cariche hanno durata biennale e sono gratuite; potranno essere rimborsate soltanto le spese inerenti all’espletamento dell’incarico. I membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti sono rieleggibili.

ART. 9

l’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione culturale “Amicizia Sardegna-Palestina”. Hanno diritto di partecipare alle assemblee sia ordinarie che straordinarie tutti i Soci.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all’anno entro il 31 marzo, per l’approvazione del bilancio precedente e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.

l’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria;

ART. 10

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invito per lettera indirizzata ai Soci a cura del Presidente.

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni, purchè la comunicazione venga effettuata a mezzo telegramma o comunicazione telefonica o verbale.

In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita se sono presenti la generalità dei soci.

ART. 11

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un Socio scelto dal Presidente fra i presenti.

ART. 12

L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare  una seconda volta.

L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

 ART.13

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e, per argomenti di particolare importanza,  la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il  Presidente dell’Assemblea puù inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

 

ART.14

All’Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

all’ Assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:

ART.15

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

 

ART.16

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, eletti dall’Assemblea ogni due anni.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, deve assere convocata l’Assemblea straordinaria allo scopo di procede all’ integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso  delle spese effettivamente sostenute

ART.17

Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo consideri necessario o lo richiedano due componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate per lettera o mediante comunicazione telefonica o verbale. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal vice Presidente.

In ma ìncanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmenete costituito se sono presenti tutti i suoi componenti.

Le sedute  e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

 

ART.18

Il Presidente dirige l’Associazione culturale “Amicizia Sardegna-Palestina” e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’organizzazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovraintende in particolare alla attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare al vice-Presidente, al Segretario-Tesoriere e a tutti gli altri Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso di dimissioni, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea dei Soci.

 

ART.19

Al Collegio dei Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’organizzazione.

I Revisori devono redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

 

ART.20

Il Collegio dei Revisori viene nominato dall’assemblea in numero di tre (3), e durano in carica due anni. Il Collegio nomina al suo interno il presidente.

 

ART.21

L’esercizio sociale inizia il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il 1°esercizio terminerà il 31 gennaio 1997.

L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al Segretario-Tesoriere che riferisce al Consiglio direttivo, il quale ha l’obbligo di formazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea ordinaria dei Soci.

Nei bilanci devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, le passività.

 

ART.22

L’Associazione culturale “Amicizia Sardegna-Palestina” può trarre le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

Questi beni costituiscono il fondo comune ed i Soci non possono chiederne la ripartizione né pretendere la loro quota in caso di recesso.

 

ART.23

Lo scioglimento dell’Associazione culturale “Amicizia Sardegna-Palestina” è deliberato in Assemblea dall’80 % dei voti.

L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, in conformità alle vigenti norme giuridiche.

 

ART.24

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.