ACCORDO GENERALE DI COOPERAZIO NEL SETTORE DIFESA TRA ITALIA E ISRAELE
DOCUMENTI
(qui di seguito definito “ITMODâ€) e il Governo dello Stato di
Israele (qui di seguito definito “ISMODâ€) in materia di
cooperazione nel settore militare e della difesa
Riconoscendo l’importanza della cooperazione fra i due Ministeri e le
rispettive Forze di Difesa,
Esprimendo il desiderio che i Ministeri e le rispettive Forze di Difesa
cooperino a vantaggio di entrambi, sulla .base di reciproco rispetto, fiducia e
riconoscimento degli interessi delle Parti,
Convinti che la cooperazione fra le Parti contribuisca ad una migliore
comprensione delle rispettive necessità nel settore militare e della difesa e
consolidi le rispettive capacità di difesa,
In uno spirito di apertura e comprensione reciproca e nel quadro stabilito
dalle leggi ed i regolamenti italiani e israeliani,
Convenendo che il presento MoU funge da MoU Generale fra le Parti e
che, per le attività specifiche da svolgere ai sensi del presente MoU, saranno
discussi e concordati specifici Accordi di Attuazione,
le Parti hanno concordato le seguenti intese:
di Attuazione, avranno la precedenza i Termini e le Condizioni del presente
MoU e la controversia sarà risolta in base ai medesimi.
2 – Le Parti convengono che una Parte che riscontri contraddizioni fra i
presenti Termini e Condizioni ne informerà l’altra Parte allo scopo di
risolverle al più presto.
3 –Le Parti collaboreranno di comune accordo e in conformità con le
rispettive leggi ed impegni internazionali, al fine di incoraggiare, agevolare e
sviluppare la cooperazione nei settori militare e della difesa, su una base di
reciprocità .
ARTICOLO 2 –OBIETTIVI DELL’INTESA
reciproci fra i Ministeri della Difesa e le loro Forze Armate, al fine di stabilire
una cooperazione nei settori della difesa, il che consentirà loro di aumentare
le capacità di difesa.
2 – La cooperazione fra le Parti riguarderà i seguenti settori:
* Industria della difesa e politica di approvvigionamento di competenza
dei Ministeri della Difesa,
* Importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa,
.Operazioni umanitarie,
* Organizzazione delle forze Armate, struttura e materiali di reparti
militari e gestione del personale,
* Formazione/Addestramento,
* Questioni ambientali e inquinamento provocati da strutture militari
* Servizi medici militari,
* Storia militare,
* Sport militari
La cooperazione militare non si limiterà ai settori sopra menzionati. Le
Parti cercheranno nuovi settori di cooperazione di interesse reciproco.
3 – Il presente documento enuncia i principi che disciplinano la
summenzionata cooperazione reciproca.
COOPERAZIONE E L ‘INTESA FRA LE PARTI
segue:
* Riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in Capo, dei loro
Vice e di altri ufficiali autorizzati dalle Parti,.
* Scambio di esperienze fra gli esperti delle Parti,
* Organizzazione e attuazione delle attività di addestramento e delle
esercitazioni,
* Partecipazione di osservatori a11e esercitazioni militari, .Contatti fra le
Istituzioni Militari e di Difesa analoghe,
* Discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a convegni,
conferenze e corsi,
* Visite di navi e aeromobili militari e ad impianti,
* Scambio di informazioni e.pubblicazioni educative,
* Scambio di attività culturali e sportive.
2 – Le parti intendono altresì agevolare l’attuazione della cooperazione
nei settori militare e della difesa con 10 scambio di dati tecnici, informazioni e
hardware; conseguendo una migliore comprensione delle necessità militari e
di difesa e delle relative soluzioni tecniche, tramite la cooperazione nella
ricerca, nello sviluppo e nella produzione.
3 – Le parti incoraggeranno le rispettive industrie nella ricerca di progetti
e materiali di interesse per entrambe le Parti. Tale cooperazione riguarderà la
ricerca, 10 sviluppo e la produzione.
4 – Ai fini del ‘Presente MoU, per “informazioni tecniche†si intendono
tutti i dati tecnici o commerciali e le informazioni operative, comprese, ma
non esclusivamente, le informazioni riservate, quelle sui clienti, il know-how,
i brevetti ed il software per computer.
5 – Le informazioni tecniche, compresi i Pacchetti sui Dati Tecnici
(t’TDPâ€), fornite
alI’altra Parte allo scopo di offrire o presentare offerte, ovvero dare
esecuzione ad un contratto in materia di difesa, non saranno usate per scopi
diversi senza il previo consenso scritto della Parte da cui provengono, nonché
senza 11 previo consenso dei proprietari o di coloro che controllano i diritti di
proprietà di tali informazioni tecniche, e saranno trattate con 10 stesso livello
di attenzione che la Parte applicherebbe alle proprie informazioni tecniche.
6 – In nessun caso le informazioni tecniche, i TDP o i prodotti da essi
derivati saranno trasferiti a Paesi Terzi o Parti Terze, senza il previo consenso
scritto della Parte da cui provengono. Il trasferimento a Paesi Terzi o Parti
Terze di materiali e/o informazioni tecniche e/o di articoli da essi derivanti,
generati dal presente MoU o acquistati in conformità con esso, saranno
oggetto di singoli accordi fra le Parti.
7 – Le Parti, in conformità con le rispettive Leggi e Regolamenti,
.concederanno un
trattamento adeguato alle offerte di materiali, servizi e know-how per la
difesa provenienti dall’ altra Parte.
8 – Le Parti si adopereranno al massimo per contribuire, ove richiesto, a
negoziare
licenze, royalties ed informazioni tecniche, scambiate con le rispettive
industrie. Le Parti faciliteranno inoltre la concessione delle licenze di
esportazione necessarie per la presentazione delle offerte o proposte richieste
per dare esecuzione al presente MoU, conformemente alle rispettive
Legislazioni Nazionali delle Parti.
9 – Il presente MoU non si riferisce a questioni che non sono di
competenza delle Parti.
10 – I termini e le condizioni delle specifiche e definite attività progettate
per essere svolte ai sensi del presente MoU saranno concordati
separatamente, nell’ambito di un “Accordo di Attuazioneâ€. Il presente MoU
Generale si applicherà ad ogni Accordo di Attuazione fra le Parti.
MoU ed alla sua esecuzione, tranne i casi in cui le Parti concordino
diversamente valutando caso per caso.
saranno soggette alI’Accordo di Sicurezza firmato dalle competenti AutoritÃ
di Sicurezza delle due Parti, il 5 ottobre 1987.
giurisdizione sui membri delle Forze in Visita per tutte le questioni relative a
reati commessi sul loro territorio, passibili di pena ai sensi della legislazione
dcllo Stato Ricevente.
Tutte le condanne penali saranno eseguite nell’ambito del sistema penale
dello Stato Inviante. In confonI1ità con gli accordi e le convenzioni in vigore
fra le Parti.
Le autorità competenti dello Stato Inviante hanno diritto di esercitare,
sul territorio dello Stato Ricevente, l’’autorità disciplinare sui membri della
propria Forza.
Le autorità dei due Stati si forniranno assistenza reciproca, in conformitÃ
con la Convenzione Europea sull’Assistenza Reciproca in Materia Penale, del
1959, di cui I’Italia e Israele fanno parte, in particolare nello svolgimento di
inchieste e nella ricerca delle prove.
Le autorità dei due Stati collaboreranno altresì nei settori della
detenzione provvisoria e della restituzione delle persone, come previsto dai
termini degli accordi sopra descritti, alle autorità aventi diritto di esercitare la
propria giurisdizione, ossia lo Stato di Invio.
Le autorità dei due Stati si informeranno a vicenda, su una base di
reciprocità , dei progressi compiuti nei settori previsti dal presente Articolo.
Inviante durante o in relazioni alle missioni / esercitazioni, sarà a carico della
Parte Inviante.
Nel caso in cui il danno riguardi il personale, le attrezzature e le
infrastrutture militari, le eventuali controversie fra le Parti ed il risarcimento
dei danni saranno concordati di comune accordo.
l’attuazione del presente MoU. Nel corso delle riunioni i rappresentanti
cercheranno nuovi settori di potenziale cooperazione.
2 – Le Parti incoraggeranno altresì riunioni fra i rappresentanti degli Enti
.governativi o privati, delle Forze Armate, delle Unità e dei Reparti di
entrambi i Paesi, nonché lo scambio di Delegazioni Militari e di Difesa.
3 – Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si svolgeranno
alternativamente in Italia e in Israele, al fine di redigere e concordare specifici
Accordi di Attuazione per dare esecuzione al presente MoU, nonché eventuali
programmi di cooperazione fra le Parti e le loro Forze Armate ed una matrice
di argomenti per la cooperazione nel settore dei materiali militare e di difesa.
DEL MOU
1 – Il presente MoU entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda
delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente
l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.
2 – Il presente MoU può essere emendato in qualsiasi momento, tramite
Note Ufficiali. Tutte le modifiche entreranno in vigore seguendo le stesse
procedure stabilite nello stesso MoU.
3 – Il Presente MoU, che resterà in vigore per cinque anni, sarà prorogato
automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni in assenza di una
notifica scritta dell’intenzione di denunciarlo inviata da una Parte all’altra. In
tal caso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione di tale
notifica.
4 – In caso di denuncia, le Parti si adopereranno per portare a termine le
attività da completare ed avvieranno le consultazioni per risolvere le questioni
oggetto di contenzioso.
ARBITRATO
F Qualora dovessero insorgere controversie fra le Parti al presente MoU,
che si riferiscano all’interpretazione del MoU, ovvero all’esecuzione dei
termini da esso derivanti, le Parti compiranno, in prima istanza, ogni sforzo
ragionevole per pervenire ad una intesa amichevole
2 – Tuttavia, nel caso in cui le Parti non riescano a pervenire a tale
accordo, esse convengono di sottoporre la controversia all’arbitrato del
Direttore Generale dell’ISMOD e, a seconda dell’argomento, al Capo di Stato
Maggiore o al Segretario Generale dell’ITMOD. Qualsiasi decisione adottata o
lodo emesso in base all’arbitrato saranno definitivi e vincolanti per le Parti del
presente MoU .
3 – Durante il contenzioso, la controversia e/o l’arbitrato, le Parti
continueranno ad espletare tutti gli obblighi di cui al presente MoU.
4 – Tutte le procedure arbitrali si svolgeranno in lingua inglese.
5 – Le parti convengono che le procedure arbitrali di cui al presente MoU,
si svolgeranno in maniera riservata e saranno soggette a1le disposizioni di
sicurezza del presente MoU.
6 – Ciascuna Parte sarà responsabile delle spese sostenute nel corso delle
procedure di arbitrato.
7 – In caso di controversia o necessità di interpretazione, il presente MoU
non sarà sottoposto ad alcun Tribunale Nazionale o Internazionale.
1 – Tutte le comunicazioni provenienti dalle due Parti saranno scritte e in
lingua inglese.
2 – I punti di contatto per il presente MoU saranno i seguenti:
Per il Governo della Repubblica Italiana: Ministero della Difesa italiano –
Capo Divisione Pianificazione e Politica Stato Maggiore Difesa
Per il Governo dello Stato di Israele: Ministero della Difesa Israeliano –
Direttore Divisione Europea Dipartimento Affari Esteri
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle
rispettive autorità , hanno firmato il presente Accordo.
Il Ministro della Difesa Italiano
(F.to On. Antonio MARTINO)
Il Ministro della Difesa Israeliano
(F.to: Gen. C.A. Shaul MOFAZ)